Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation regarding mitigating and aggravating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reduce the sentence fully by balancing opposing circumstances under Articles 89 and 62-bis of the Penal Code. The court rejected this, ruling that sentencing discretion regarding these provisions is protected by Articles 132 and 133 of the Penal Code, making the lower court's reasoned decision unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 89, 62-bis, 132, 133 cod. pen.: The court's discretion in sentencing based on balancing aggravating and mitigating circumstances is not subject to cassation review if the reasoning is sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINI GERBINO CLAUDIA nato a ROMA il 19/05/2003 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 89 e 62-bis cod. pen. per mancata riduzione della pena nella massima estensione a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e dell'avvenuto riconoscimento delle due suddette attenuanti, non è consentito ed è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che le conclusioni ragionate e argomentate dai giudici di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.