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Ordinanza — n. 41659/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances and excessive sentence as discretionary matters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41659/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentence's excessiveness, but the Court found these grounds unsupported by specific facts. The decision rests on the principle that appellate courts need not address every argument if the lower court provided sufficient reasoning for its discretionary sentencing choices.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's denial of mitigating circumstances or sentencing discretion is based on a congruent reference to decisive negative elements or the absence of positive ones, without requiring an exhaustive analysis of all arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances excessive sentence appeal judicial discretion sentencing inadmissible appeal cassation procedural exhaustion argument adeguamento della pena gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTI ANTONIO nato a COPPARO il 12/09/1977 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8, in unto di gravità della condotta e negativo comportamento processuale); ritenuto che le ulteriori doglianze, relative all'eccessività della pena, sono prive di specificità e manifestamente infondate in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena assai inferiore - come nel caso di specie - alla media edittale (si veda pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settem