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Ordinanza — n. 41658/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding prescription and qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against acquittal based on prescription and challenged the legal qualification of the offense. The court rejected these claims as lacking specificity and manifestly unfounded, noting the lower courts correctly applied the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 99, 157, 161, 648 cod. pen.; The appeal must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments regarding prescription or legal qualification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity manifestly unfounded arguments prescription defense legal qualification review Cassazione ordinanza spese processuali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99, fourth paragraph, of the Penal Code
Art. 157, second and third paragraphs, of the Penal Code
Art. 161, second paragraph, of the Penal Code
Art. 648 of the Penal Code
pen., il reato con ogni evidenza non era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
pen., il reato con ogni evidenza non era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969
Sezione 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEBAET MHADI nato il 22/08/1993 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen., il reato con ogni evidenza non era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel reato di cui all'art. 648 cod. pen., le doglianze difensive sono basate sulla rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito di primo e secondo grado hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969;

Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dei). 2022, Desideri, Rv. 282955), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 - 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 202