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Ordinanza — n. 41656/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and as an attempt to re-evaluate evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the facts under Article 640 of the Penal Code, but the court found the arguments merely repetitive of those rejected in the second instance. The court ruled that the appeal lacked specific criticism of the lower court's reasoning and attempted to re-evaluate evidence, which falls outside the scope of judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating grievances already dismissed, or if it attempts to re-evaluate evidence without identifying specific procedural errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity Article 640 Penal Code judicial review scope re-evaluation of evidence procedural error court costs and fine abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI DINO nato a SPOLETO il 09/07/1960 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen., è privo di specificità (risolvendosi nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza sviluppare effettiva critica alle considerazioni espresse a fondamento della condanna: cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., essendo stati comprovati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa) e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.