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Ordinanza — n. 41655/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and merit review in criminal conviction case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41655/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Boba Aleksander inadmissible. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding the presence of a weapon and violated the law concerning aggravating circumstances based on the victim's testimony. The court rejected these claims as generic questions of merit already decided by the appellate judge without logical or legal flaws, noting that the appeal sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals lacking specific identification of procedural violations or merit-based errors are inadmissible as they seek a re-evaluation of evidence rather than a legal review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity questions of merit cassation review procedural vices abbandono del posto di lavoro licenziamento o risoluzione del contratto contratto di deposito presso magazzini

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBA ALEKSANDER nato il 09/08/1984 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Boba Aleksander; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta presenza dell'arma e la violazione di legge in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sono privi di specificità poiché fondati su generiche questioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) e, comunque, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente