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Ordinanza — n. 41654/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns merits and lacks specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and new arguments, but the court noted that such actions are prohibited in the jurisdictional review phase. Furthermore, the second and third grounds were deemed merely repetitive of the appellate court's prior responses, lacking the required specificity for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to jurisdictional errors; appeals attacking the merits or reiterating answered censure without specificity are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Merits Review Prohibited Lack of Specificity Procedural Costs Repetitive Grounds reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTA MICHELE nato a CERIGNOLA il 07/02/1972 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carota Michele; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore 4-1,Presidente ,