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Ordinanza — n. 41653/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Schiavone inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant argued for a modification of the base sentence increase, but the court found the grounds lacked the necessary logical and legal elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal did not allow the reviewing judge to identify the specific criticisms, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Specific Grounds Requirement Lack of Logical Elements Supervisory Power Court Costs Award Sentencing Increase motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Schiavone Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento per continuazione della pena base irrogata, è del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE ANTONIO nato a ACERRA il 04/02/1958 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Schiavone Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento per continuazione della pena base irrogata, è del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente