Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding non-punishment and sentencing under Art. 131-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the three submitted motives. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and challenged the sentencing, but the court found these arguments generic and disconnected from the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to correlate the arguments with the lower court's explicit reasoning, thereby rendering the review impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA MASSIMO nato a SAN SEVERO il 15/06/1985 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matera Massimo; ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonché alla determinazione della pena, sono privi di specificità in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata - che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto per genericità dei motivi - e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ultime ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente