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Ordinanza — n. 41651/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity under Art. 591 c.p.p. regarding robbery charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellants. The appellants, Sicolo Davide and Primo Pasquale, argued that the lower court's finding of criminal responsibility for robbery lacked sufficient evidence, but the court found these arguments merely repetitive of issues already decided. Consequently, the court ruled that the appeal failed to establish a new legal ground for review, resulting in its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2; Art. 533, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat the same criticisms already discussed and rejected by the court of first instance without establishing a new legal issue.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal robbery charges repetitive arguments cassation procedure commisurazione della pena per rapina motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2 c.p.p.
Art. 533, comma 1 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
7, 9 e 10); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SICOLO DAVIDE nato a BITONTO il 21/12/1989 PRIMO PASQUALE nato a BITONTO il 17/07/1979 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; „

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sicolo Davide e Primo Pasquale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza degli artt. 530, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen. per l'insufficienza della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché ripropone genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 7, 9 e 10); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore \ Il Presidente