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Ordinanza — n. 41650/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for touching merits and containing eccentric arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Spagnuolo Nicola inadmissible. The court ruled that the first ground was inadmissible because it challenged the factual assessment, which is precluded for the court of cassation, while the second ground was eccentric as it assumed facts contrary to the lower court's finding of aggravating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate facts or adopt new parameters, and appeals must not be eccentric to the judgment under review.

Parole chiave

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court of cassation inadmissible appeal preclusion of merits eccentric argument factual assessment recidiva nell'infrazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012
265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO NICOLA nato a FOGGIA il 07/12/1981 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Spagnuolo Nicola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, è inammissibile in quanto attiene al merito della decisione, non considerando che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.

Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); rilevato che il secondo motivo di ricorso è eccentrico rispetto alla sentenza impugnata, posto che presuppone che siano state concesse le attenuanti generiche nella misura di 1/5 e quella del risarcimento del danno, quando invece le prime sono state ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e non risulta che la seconda sia stata concessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il President