Criminal appeal dismissed for lack of specificity and as a repetition of previously rejected grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the imputant's lack of capacity and omitted mitigating circumstances, but the court found these grounds lacked specificity and merely repeated issues already decided by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to meet the legal requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by failing to correlate with the lower court's reasoning or if they constitute a mere repetition of grievances already rejected by the territorial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIUSEPPE nato a BITONTO il 16/05/1957 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rizzi Giuseppe; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'incapacità di agire e di stare in giudizio dell'imputato e il difetto della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, sono privi di specificità poiché fondati su questioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa rideterminazione della pena complessivamente irrogata, è altresì riproduttivo di doglianze già respinte dalla Corte territoriale nell'esercizio del suo potere discrezionale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda pag. 5); che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, trattandosi di delitto aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensor