Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying probation, citing discretionary judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marraro Rosario inadmissible, rejecting his claim that the lower court's denial of probation lacked proper reasoning. The court found the motivation in the appealed decision free from logical or legal defects and noted that the assessment of probation eligibility under Article 53 of Law No. 689/1981 remains within the discretion of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed without examining all statutory parameters, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689; Art. 133 cod. pen.: The court's decision to deny probation is subject to judicial discretion and does not require an exhaustive examination of all sentencing parameters if the reasoning is logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRARO ROSARIO nato a CATANIA il 28/07/1993 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI"O E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marraro Rosario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva della pena detentiva, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); che, in ogni caso, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzione di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 53 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, pur essendo tale valutazione legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigli