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Ordinanza — n. 41646/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on mitigating circumstances and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Matrella Francesco Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Matrella argued the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and incorrectly excluded contested recidivism without sufficient reasoning. The court rejected these claims, stating the lower court's decision was logically sound and consistent with established jurisprudence that requires only reference to decisive elements rather than all arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal alleging a defect in reasoning regarding the denial of mitigating circumstances or the exclusion of recidivism is inadmissible if the lower court's decision is free from logical and legal flaws, as it is sufficient to reference decisive elements without considering every argument presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Defect in Reasoning Mitigating Circumstances Recidivism Exclusion Court of Cassazione Burden of Proof impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRELLA FRANCESCO PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/01/1984 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; jrnPs.. RITENUTO IN FATE-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matrella Francesco Paolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore — Il Presidente