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Ordinanza — n. 41645/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating factual logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Decaro Massimiliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding criminal liability was illogical and based on a different historical reconstruction of the facts. The court rejected this claim, noting that the law strictly prohibits the cassation court from re-evaluating the factual logic or substituting its own assessment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual logic of the lower court's decision or substituting its own assessment of the evidence, thereby rendering appeals based on alleged illogical reasoning inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle cassation jurisdiction factual logic criminal liability lower court assessment motivi di cassazione reiterazione di reati penali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECARO MASSIMILIANO nato a BARI il 13/02/1989 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Decaro Massimiliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, denunciando una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, pur confermando la decisione di primo grado, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto e della sussistenza dei reati (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il rieorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigl