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Ordinanza — n. 41644/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on subjective elements and new grounds on criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Colucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate subjective elements of the crime of receiving, a power reserved to lower courts. The second ground was dismissed as it raised the issue of criminal continuity for the first time in cassation, violating procedural preclusion rules that forbid introducing new arguments at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate subjective elements of a crime or introduce new grounds of appeal for the first time, as such acts violate the principle of preclusion and the logic of the appellate decision.

Parole chiave

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preclusion cassation subjective elements crime criminal continuity new grounds appeal procedural preclusion allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
espressamente art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI FRANCESCO nato a SANTERAMO IN COLLE il 17/03/1959 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Colucci Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 6); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in più condotte delittuose avvinte dal vincolo della continuazione in luogo di un unico episodio di reato, è manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore D E