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Ordinanza — n. 41643/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet statutory requirements for filing. The appellant argued for a violation of law regarding non-punishment causes, but the court found the grounds lacked the specific elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation do not specify the elements underlying the alleged violation, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Specific Grounds Requirement Non-punishment Causes Judicial Review Limitations Court Costs Award Cassazione Decision sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
pen., è del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lepore Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lepore Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: LE:PORE FRANCESCO nato a BARI il 12/03/1963 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lepore Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere e