Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments against lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Ferro Gianluca and Bettella Sabrina inadmissible. The appellants had re-submitted generic grievances regarding the Second Instance Court's ruling without addressing the specific legal and factual arguments used to reject their appeal. The court ruled that an effective appeal requires a precise critique contrasting the contested decision with the grounds for the lower court's rejection, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.; An appeal lacking specificity that merely repeats appeal grounds without refuting the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRO GIAN LUCA nato a MONTAGNANA il 03/11/1962 BETTELLA SABRINA nato a PADOVA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITI-0 Letto il ricorso di Ferro Gianluca e Bettella Sabrina; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché ripropon9s'genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il