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Ordinanza — n. 41640/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming criminal liability for aggravated robbery and anomalous concurrence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bousleh Belhassen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different reading of procedural data regarding his criminal liability for aggravated robbery and contested the lack of recognition for anomalous concurrence under Article 116 of the Penal Code. The court rejected these claims because the Supreme Court cannot re-evaluate facts or engage in logical scrutiny of the lower court's reasoning, which was deemed free of logical flaws and legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 116 c.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual findings or conducting a logical scrutiny of the lower court's reasoning, requiring appeals to present specific, argumentative criticisms rather than generic repetitions of disallowed points.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle criminal liability anomalous concurrence logical scrutiny appeal inadmissibility aggravated robbery Italian Penal Code censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 116 c.p.
concorso anomalo di cui all'art. 116, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSLEH BELHASSEN (CUI 04138XF) nato il 05/03/1986 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bousleh Belhassen; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel reato di rapina aggravata, proponendo una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure di merito oggetto dell'atto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del cd. concorso anomalo di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda, in proposito, pag. 8), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 I