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Ordinanza — n. 41639/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding legal qualification of theft versus receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Masi Gaetano inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant contested the lower court's legal qualification of the crime, arguing it should be receipt rather than theft, but these arguments merely repeated reasons already rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity and merely repeat arguments already rejected by the court of first instance without presenting new, distinct legal reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity legal qualification procedural admissibility repetition of arguments Code of Criminal Procedure risarcimento per errore giudiziario esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI GAETANO nato a PALERMO il 25/10/1989 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Masi Gaetano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consiglier