Ordinanza — n. 41638/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI ROBERTO nato a PALERMO il 25/01/1995 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso proposto nell'interesse dì Presti Roberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale nega la particolare tenuità della ricettazione contestata dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, in proposito, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato in quanto secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale nega la particolare tenuità della ricettazione contestata dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, in proposito, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato in quanto secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI ROBERTO nato a PALERMO il 25/01/1995 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse dì Presti Roberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale nega la particolare tenuità della ricettazione contestata dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, in proposito, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato in quanto secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Cons