Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise mitigation and prescription arguments at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the mitigation and prescription arguments during the second instance proceedings. The appellant argued that the special mitigating circumstance and the statute of limitations should have been recognized, but the court noted these issues were not formally deduced as grounds for appeal. Consequently, the court ruled that new legal questions cannot be raised for the first time in cassation to prevent the annulment of a decision based on points lacking prior examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648, comma 2, cod. pen.: Questions not raised as grounds for appeal in the second instance are inadmissible in cassation to avoid annulling a decision on points lacking prior examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO DAVIDE nato a SIRACUSA il 19/10/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Martino Davide; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. e, previo riconoscimento di tale circostanza, l'intervenuta prescrizione del reato per decorso del termine, sono manifestamente infondati in quanto il riconoscimento dell'attenuante speciale non risulta essere stato dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in tale sede sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, in ogni caso, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, pertanto, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492) e nella specie il reato non era prescritto alla data della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta il vizio di motivazione della sentenza gravata, in cui il giudice avrebbe omesso di valutare alcune doglianze esposte nell'atto di appello, è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023