Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient grounds regarding general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Spina Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a trial judge need not address every favorable element, only those deemed decisive or lacking positive support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and consistent with precedent, as it suffices to reference only decisive elements or the absence of positive factors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GAETANO nato a CATANIA il 07/02/1978 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Spina Gaetano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul diniego delle invocate circostanze è esente da vizi logici e giuridici e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente