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Ordinanza — n. 41634/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific complaint requirement violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the first-instance judgment was flawed due to a missing formal complaint, but the court found this claim baseless. The court determined the formal complaint was clearly documented in the procedural records, rendering the appellant's specific argument invalid.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.p.; Art. 362 c.p.p.: An appeal challenging the inadmissibility of a complaint must be specific and substantiated; a generic denial of a procedural defect is rejected when the record explicitly demonstrates the required formal complaint was filed.

Parole chiave

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inadmissible appeal formal complaint requirement specificity of grounds procedural defect Cassazione Roma petizione in giudizio credito contestato legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.p.
Art. 362 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANGILERI TERESA nato a MAZARA DEL VALLO il 07/05/1972 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZJ; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, che contesta l'improcedibilità per mancanza di querela, è privo di specificità e manifestamente infondato perché denunzia una violazione di legge palesemente smentita dagli atti processuali, in quanto dagli atti emerge sia la formale proposizione della querela in data 14 ottobre 2018 da parte di Baldassare Denaro (cfr. anche pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza di appello), sia pure la costituzione di quest'ultimo come parte civile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Co igli re estensore €(113\ Il Presidente