Cassation court dismisses appeal on fraud charges as lower court's reasoning was legally sound and free of defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Russotto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's conviction for fraud, arguing legal violations and flaws in the reasoning regarding the criminal qualification of the facts. The court rejected these claims because the lower court explicitly and logically explained its conviction by correctly applying legal arguments to establish the defendant's criminal responsibility and the elements of the alleged offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is free of logical defects and correctly applies legal arguments to establish criminal responsibility and the constitutive elements of the alleged crime.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSOTTO VITO nato a MUSSOMELI il 16/06/1992 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Russotto Vito; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo le medesime doglianze dedotte in appello, ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente