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Ordinanza — n. 41627/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as lower court decisions form a single indivisible body of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Matteo Pinciroli's appeal inadmissible regarding his criminal liability for fraud. The appellate court had affirmed the first-instance findings by validating the victim's description of Pinciroli's role and his contribution to the crime. The Court ruled that the appellate judgment is inseparable from the first-instance decision, forming a single decisional corpus that cannot be challenged separately.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: When the appellate judgment explicitly relies on and adopts the same criteria as the first-instance judgment, the two decisions constitute a single indivisible body of reasoning, rendering a separate appeal against the appellate judgment manifestly unfounded.

Parole chiave

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indivisible decisional corpus appellate review standards manifestly unfounded appeal criminal liability reasoning single body of reasoning perseguimento penale per truffa mancanza di credibilità identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCIROLI MATTEO nato a LEGNANO il 29/11/1978 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pinciroli Matteo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa in punto di responsabilità, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; che, in particolare, i giudici di merito hanno ritenuto pienamente valido il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, descritto il ruolo di Pinciroli nella vicenda e il suo concorso nella commissione del reato, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente