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Ordinanza — n. 41626/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely repeated lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Yun Huiyong's appeal inadmissible because it lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to provide distinct legal and factual arguments to counter the specific reasoning used by the Court of Appeal of Milan. Consequently, the court ruled that the appeal merely repeated the rejected grounds of the second instance without offering a substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; An appeal is inadmissible for lack of specificity if it merely reiterates the grounds of the appeal judgment without presenting new, specific legal or factual arguments to refute the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Code of Criminal Procedure repetition of arguments substantive critique required motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YUN HUIYONG nato il 09/05/1989 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; -•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Yun Huiyong; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché ripropone genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 I