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Ordinanza — n. 41623/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new factual arguments and preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Anas Farhan Nagah Mehany inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation regarding the evidence used to identify him as the perpetrator of the alleged damage offense. The court rejected this claim, ruling that the arguments presented were merely repetitive of those made during the appeal and did not constitute new grounds for review under the principle of preclusion. Consequently, the court held that it could not re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or assess the logical soundness of the lower court's reasoning when the appeal arguments are limited to repetitive citations of previous grounds without introducing new elements.

Parole chiave

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preclusion principle lack of new grounds repetitive arguments factual re-evaluation inadmissible appeal censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso, proposto da: ANAS FARHAN NAGAH MEHANY nato li 08/09/1993 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazlone svoita dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anas Farhan Nagah Mehany; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'identificazione dell'imputato quale autore del reato contestato, è fondato su profili di censura in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già eccepiti con l'atto di appello e disattesi dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di danneggiamento contestato (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden