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Ordinanza — n. 41622/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of exclusion of recidivism and insufficient balancing of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lemmi Renzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude contested recidivism and improperly balanced it against generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, noting that the lower court's decision violated the explicit prohibition in Article 69 of the Penal Code and provided adequate legal reasoning for applying specific recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; The lower court's failure to exclude contested recidivism and its improper balancing against generic mitigating circumstances renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal recidivism exclusion of recidivism mitigating circumstances balancing of circumstances inadmissible appeal Article 69 Penal Code Court of Cassazione abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMMI RENZO nato a LIVORNO il 03/03/1960 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lemmi Renzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al relativo bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza formulata nell'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata (si veda, in proposito, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consiglier