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Ordinanza — n. 41621/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Spinelli Michael and Spinelli Lucia inadmissible. The court found the first ground repetitive of the appellate court's existing reasoning, while the second ground lacked specific factual and legal arguments required to challenge the lower decision. Consequently, the appeals were rejected for failing to meet the statutory requirement of specific correlation with the contested judgment's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals must present specific legal and factual grounds contrasting with the lower court's reasoning; generic repetition of appellate grounds renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity correlation with judgment Italian criminal procedure repetitive grounds art 591 c.p.p. specific legal arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
5 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 493-ter cod. pen
231/07 (ora art. 493-ter cod. pen.) è reiterativo di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto con la motivazione contenuta alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI MICHAEL nato a BOLOGNA il 03/03/1994 SPINELLI LUCIA nato a ANCONA il 11/12/1993 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Spinelli Michael e Spinelli Lucia; ritenuto che il primo motivo di ricorso (premesso che i due ricorsi sono redatti in maniera identica), con cui si deduce l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 648 e 712 cod. pen., ed all'art. 55 comma 9n. 231/07 (ora art. 493-ter cod. pen.) è reiterativo di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto con la motivazione contenuta alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'applicazione degli artt. 62 n.4 e 648 comma 4 cod. peri, non si confronta con la motivazione contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore