Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mehmeti Ilirjan inadmissible. The lower court denied generic mitigating circumstances without addressing all arguments, but the Supreme Court ruled this acceptable as long as decisive elements were considered. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; While a court of first instance need not consider every favorable or unfavorable element, it must address those deemed decisive, and failure to do so does not render a decision void if other relevant arguments are properly evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI ILIRJAN (CUI 04E88C5) nato il 07/04/1982 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mehmeti Ilirjan; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie a pagine 3 e 4 - ove peraltro la Corte territoriale ha puntualmente disatteso gli argomenti indicati dalla difesa a supporto dell'istanza - rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consiglier