Italian Court dismisses appeal as generic denial of mitigating circumstances lacks logical or legal defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tomas Barbetta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barbetta argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the appellate court's reasoning was deemed logically and legally sound. The court held that judges need only address decisive factors or the absence of positive evidence, which the lower court did, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is free of logical or legal defects, as it suffices to address decisive factors or the lack of positive evidence without considering every element.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA TOMAS nato a CAMPI SALENTINA il 31/10/1991 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Barbetta Tomas; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul diniego delle invocate circostanze è esente da vizi logici e giuridici (si veda pag.
2) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigli