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Ordinanza — n. 41618/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion grounds under Articles 132 and 133 of Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Malyani Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentence exceeded the statutory minimum, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the trial judge provided they adequately reference relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassazione holds that the determination of the punitive treatment, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge, provided the reasoning adequately references the decisive elements.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions aggravating circumstances mitigating circumstances inadmissible appeal judicial reasoning Corte di Cassazione gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALYANI HICHAM nato il 06/03/1979 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Malyani Hicham; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente