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Ordinanza — n. 41617/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentencing, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Florian Roberto's appeal inadmissible for failing to substantiate claims regarding generic mitigating circumstances and excessive punishment. Roberto argued for reduced sanctions, but the court found the trial judge adequately addressed sentencing factors within the discretion granted by Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and Roberto was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassazione holds that the gradation of punishment, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the trial judge, provided the reasoning is congruent with the relevant elements.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances penal code articles inadmissible appeal trial judge power attenuazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIAN ROBERTO nato a PRATO il 23/07/1992 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Florian Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice, che ha confermato il trattamento sanzionatorio come determinato in primo grado, è stato adeguatamente assolto, a pagina 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigli