Cassation court dismisses appeal on money laundering conviction as lower court reasoning is consistent and sufficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court's reasoning regarding the defendant's criminal responsibility was flawed. The court held that the second-instance judgment properly linked the defendant's conduct to the elements of the money laundering offense, including the subjective intent derived from the unexplained origin of the funds. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate judgment consistently applies the first-instance findings and reasoning, forming a single coherent decisional body, and when the request for a suspended sentence violates transitional provisions regarding the timing of such applications during cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIVIGLIA ARMANDO nato a ROSARNO il 05/04/1955 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; k
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Siviglia Armando; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa in punto di responsabilità, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; che i giudici di merito, con corretti argomenti giuridici, hanno individuato nella condotta dell'imputato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3-5), poiché ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 - 01); considerato che la richiesta di sostituire la pena detentiva a norma dell'art. 20-bis cod. pen., è altresì manifestamente infondata poiché in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 150/2022 contenente disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi che, con riguardo al giudizio di legittimità, prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (vedi Sez..2, n. 38427 del 5/7/2023, Guiciardi, n.nn.;
Sez.2, n. 34845 del 24.5.2023, Di Marco, n-m-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023