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Ordinanza — n. 41614/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and inadmissible new civil claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specificity in the first ground and the inadmissibility of new civil claims raised for the first time. The appellant argued for specific legal violations and reduced sentencing, but the Court found the arguments generic and unsupported by new evidence, while rejecting the civil compensation claim as procedurally barred. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds lack specificity by merely repeating lower court findings, and new civil claims must have been raised in the appeal to avoid arbitrary annulment.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal new civil claims chain of devolution procedural bar court costs criminal procedure abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2 e 3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
espressamente art. 606, comma 3, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEIN EMERIC nato il 19/02/1975 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Schein Emeric; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di insolvenza fraudolenta contestato, è privo di specificità poiché ripropone genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche in considerazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego della concessione delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. come avvenuto nella specie, ove l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla determinazione del risarcimento del danno nei confronti delle parti civili nonché alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvisionale immediatamente esecutiva, è manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; ' rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 se