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Ordinanza — n. 41613/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds and incorrect prescription argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding the motivation of the lower court's decision is not permitted in this jurisdiction. The appellant also incorrectly argued that a specific sentencing circumstance constitutes an independent crime rather than an aggravating factor, which would affect prescription calculations. The court rejected these claims by citing established precedent and constitutional rulings confirming the nature of the circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 157 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the motivation of the lower court or question the logical soundness of its reasoning; furthermore, a specific sentencing circumstance in theft is an aggravating factor, not an independent crime, and thus does not interrupt the prescription period.

Parole chiave

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inadmissibility grounds Court of Cassation prescription period aggravating circumstance logical motivation intervenuta prescrizione termini di ricorso indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 648, comma secondo, cod. pen.
1 e 2 della motivazione); ritenuto che il motivo contenuto nella memoria depositata /che chiede dichiararsi estinto il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (ora comma quarto, cod.
Art. 69, quarto comma, cod. pen.
3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art.
Art. 3 legge 251/2005
pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua
pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv.
Corte cost., n. 105 del 26/02/2014
Corte cost., n. 156 del 21/07/2020
integra una circostanza attenuante rientrante nel novero di quelle cosiddette indefinite o discrezionali (Corte cost., n. 156 del 21/07/2020 e n.
Corte cost., n. 207 del 24/05/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA LUCA GIUSEPPE nato a BRINDISI il 13/10/1973 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di Vacca Luca Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte contestate prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei delitti contestati (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); ritenuto che il motivo contenuto nella memoria depositata /che chiede dichiararsi estinto il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (ora comma quarto, cod. pen.) per prescrizione, ritenendo che si tratti di autonoma ipotesi di reato, è manifestamente infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo [ora quarto], cod. pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675), e che, per tale ragione, ai sensi dell'art.157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni); considerato, inoltre, che, diversamente da quanto opina il difensore del ricorrente, anche la Corte costituzionale è ferma nel ritenere la natura di circostanza attenuante della "particolare tenuità" di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., avendo dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251,nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice (n. 105 del 26/02/2014), ed avendo successivamente ribadito che « la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", che integra l'attenuante dell'art. 648, secondo comma, cod. pen.

», e quindi la natura giuridica di circostanza attenuante di quest'ultima, precisando che la « particolare tenuità del fatto» di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. integra una circostanza attenuante rientrante nel novero di quelle cosiddette indefinite o discrezionali (Corte cost., n. 156 del 21/07/2020 e n. 207 del 24/05/2017); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 se