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Ordinanza — n. 41612/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant failed to specify the elements supporting the criticism regarding the sentencing treatment and contested recidivism, preventing the higher court from exercising its supervisory role. Additionally, the court noted that the recidivism argument had not been raised in the appellate proceedings, where only generic mitigating circumstances were requested, thus relieving the appellate court of any motivational burden on that point.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The appeal must specify the elements underlying the criticism; generic grounds lacking specific elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Criminal Procedure Code specific elements requirement supervisory role limitation recidivism procedural history recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA ANACLETO nato a CERIGNOLA il 16/09/1973 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Branca Anacleto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva contestata, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato peraltro che il motivo relativo alla recidiva non era stato proposto in appello, nel quale era stato chiesto soltanto di considerare le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per cui nessun onere motivazionale aveva la Corte di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consiglier