Criminal appeal dismissed for lack of prescription due to recidiva aggravating circumstances extending the limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Romeo Stelvio inadmissible, rejecting his claim that the crime had expired due to prescription. The court found that the defendant's specific and intra-five-year recidiva acts functioned as special aggravating circumstances, which legally increased both the base limitation period and the extension granted by interrupting acts. Consequently, the court ruled that the crime had not yet prescribed, necessitating the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: When recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale constitutes a special aggravating circumstance, it extends the base limitation period and the extension for interrupting acts, thereby preventing the crime from being considered prescribed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO STELVIO nato a VEZZANO LIGURE il 23/11/1944 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Romeo Stelvio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01) e, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta essersi ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Presidente