Italian Court dismisses appeal as lower court correctly qualified facts under Art. 73 Tus law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Mazzola's appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction. The defense argued for a specific legal qualification under Article 73 of the Tuscan Law, but the appellate court thoroughly evaluated all indicia of the crime, including the quantity of drugs and modus operandi. The Supreme Court found the lower court's comprehensive assessment immune from useful criticism and applied Article 616 of the Criminal Procedure Code to reject the remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, Legge 15/03/1997 n. 208; Art. 616 c.p.p.: An appeal contesting only the legal qualification of facts is inadmissible when the lower court's assessment of all indicia, including quantity and modus operandi, is logically sound and free from useful criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 09/08/1996 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Mazzola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ari 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente, coerentemente ritenuto di assoluto rilievo alla luce del relativo aspetto ponderale, ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con il comma 5 del citato art. 73 alla luce della inserzione della stessa in un quadro organizzativo e strutturale non confacente all'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023