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Ordinanza — n. 41540/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Turco inadmissible, ruling that the sole grievance was manifestly unfounded. Turco challenged a lower court's decision based on the lack of application for a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court determined that the territorial court's assessment of the objective disvalue of the conduct was not subject to review in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the only grievance is manifestly unfounded because the lower court, through a substantive evaluation consistent with the norm, justified its decision in terms rendering it non-reviewable at this level.

Parole chiave

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non-punishment cause Article 131-bis Penal Code manifestly unfounded appeal substantive review Article 616 procedural code punibilità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento indegnità del diritto d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO FRANCESCO nato a FERRARA il 07/05/1977 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Turco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale, con valutazione di merito, coerente al dato normativo di riferimento, giustificato la relativa decisione in termini tali da renderla non sindacabile in questa sede, avendo dato adeguato conto, seppur in termini sintetici, del ritenuto disvalore oggettivo della condotta, apprezzata in ragione della durata dell'allontanamento dell'imputato dalla struttura ove di trovava costretto agli arresti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.