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Ordinanza — n. 41537/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of concrete merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Alfredo Amato's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for the continuity of crimes but failed to provide specific evidence against the lower court's reasoning regarding the time gaps and different contexts of the offenses. The court ruled the appeal was manifestly unfounded, generic, and did not offer any concrete elements to challenge the logical assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or generic, failing to present concrete elements to challenge the lower court's logical assessment of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal continuity of crimes generic appeal manifestly unfounded court costs Cassa delle ammende procedural admissibility organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ALFREDO nato a PALMI il 17/01/1973 avverso l'ordinanza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; / V

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione dalla difesa di Alfredo Amato non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di lgge e vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (1991, 2002, 2009, 2012) ma anche il diverso contesto spaziale.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. In particolare, il ricorrente continua a non confrontarsi con la distanza cronologica che separa la decisione di aderire alle due associazioni per cui è intervenuta condanna, peraltro una semplice e l'altro di tipo mafioso. Tale dato è stato correttamente apprezzato dall'ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché 'ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1