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Ordinanza — n. 41536/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuability, ruling facts show separate habitual crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mariano Pace inadmissible for lacking merit and being generic. The lower court correctly found that a three-year gap between crimes and distinct execution methods precluded criminal continuability under Article 81 of the Penal Code. The appeal failed because it offered no concrete evidence to contradict the logical assessment of the facts regarding the defendant's habitual conduct.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The court established that a significant temporal gap between offenses and dissimilar execution methods preclude the application of criminal continuability when facts suggest autonomous habitual resolutions rather than a single criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuability habitual crimes temporal gap Article 81 Penal Code inadmissible appeal separate offenses criminal intent recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE MARIANO nato a NAPOLI il 05/08/1995 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Mariano Pace a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove solleva questioni giuridiche, risulta manifestamente infondato o generico. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (a tutto concedere tre anni) e l'assenza e, financo, la prospettazione di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi, ma anche le modalità esecutive dei reati, desunte dalle sentenze (realizzazione in forma concorsuale e monosoggettiva delle violazioni, diversa base operativa).

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che tutte le violazioni, tenuto conto della reiterazione di condotte analoghe in periodi di tempo prolungati, sembrano più plausibilmente riconducibili, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa, ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazione abituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R