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Ordinanza — n. 41533/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds in settlement agreement under Art. 599 bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Renato Piscitelli inadmissible because the lower court had reformulated the sentence based on a settlement agreement. The appellant argued for a violation of law regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming insufficient reasoning. The court ruled that since the parties agreed to the final penalty in the settlement, any grounds not explicitly covered by that agreement were waived, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement under Art. 599 bis c.p.p., they waive all other appeal grounds not included in the agreement, making subsequent challenges on those points inadmissible due to procedural preclusion.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal grounds procedural preclusion Criminal Procedure Code inadmissible appeal renunciation of claims final penalty determination motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
artt. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art.599 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCITELLI RENATO nato a CERVINO il 15/04/1957 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; • Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di PISCITELLI RENATO;

Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art.599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte raccoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto e che anche la questione relativa alla omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr.

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.