Criminal appeal dismissed as inadmissible because the new conviction did not legally trigger automatic revocation of suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Cancemi inadmissible, ruling that his argument regarding the automatic revocation of a suspended sentence was manifestly unfounded. The appellant contended that a subsequent conviction for a prior crime should have revoked his suspended sentence, but the court distinguished this case from scenarios involving illegally granted suspensions. The decision relied on established jurisprudence stating that revocation occurs only when the new penalty, when cumulated, exceeds statutory limits, a condition not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma, n. 2) cod. pen.; Art. 164, comma quarto, cod. pen.: The automatic revocation of a suspended sentence due to a new conviction applies only when the cumulative penalty exceeds legal limits, not merely because the new judgment became final before the suspension period expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCEMI COSIMO nato a PATERNO il 03/08/1997 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Cosimo Cancemi a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. E pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce del chiaro tenore degli artt. 168 e 164 cod. pen., che, a fronte di pena sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale già concessa, sul solo presupposto che (come nella specie) la nuova condanna sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa e prima della scadenza del termine di sospensione (tra le molte, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333-01).
Contrariamente da questo sostenuto dal ricorrente, alla fattispecie descritta non si applicano i principi affermati da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.; è solo in questo caso che il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è subordinato alla circostanza che la causa ostativa preesistente non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembr