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Ordinanza — n. 41525/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation revocation as grounds are inadmissible or merely complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Lucio De Bastiani inadmissible, rejecting both grounds as either repetitive of merits already reviewed or factually insufficient. The appellant argued against the probation officer's revocation decision based on behavioral violations, but the court found the lower tribunal's reasoning adequate and discretionary. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against probation revocation are inadmissible if they merely restate facts already examined or constitute insufficient complaints, as the tribunal's discretionary assessment of behavioral violations remains valid if logically motivated.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal discretionary power behavioral violations court costs fine revoca della sospensione condizionale procedura di ricusazione soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BASTIANI LUCIO nato a LAMON il 08/08/1959 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Lucio De Bastiani a fondamento del ricorso non superano il vaglio di ammissibilità 1.1. Il primo non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazione delle prescrizioni realizzate a parte dal mese di giugno del 2022 valutate, nel loro complesso, sintomatiche dell'inadeguatezza della misura concessa a perseguire, attraverso l'inserimento nella struttura comunitaria, gli obiettivi del programma terapeutico e rieducativo.

Si tratta di valutazione pienamente rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01). 1.2. Il secondo motivo non si confronta con il reale contenuto della motivazione che, nel riporre la revoca da una precisa data, il 26 giugno 2022, successiva all'inizio dell'esecuzione della misura, il 3 maggio 2022, ha fatto riferimento al primo manifestarsi dei comportamenti trasgressivi dell'affidato considerati indicativi dell'inadeguatezza del programma di risocializzazione e la durata breve dell'esecuzione che ha inevitabilmente comportato limitazioni contenute alla sua libertà personale.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

ne+ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 s