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Ordinanza — n. 41524/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to correct application of law and lack of psychological element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the psychological element of responsibility, but the court found the lower court's reasoning based on document falsity and the appellant's own version to be adequate and coherent. Consequently, the court rejected the request for a different reading of the facts, ruling the censure manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the censure is manifestly unfounded because the lower court correctly applied the legal criteria and provided a coherent response to the arguments raised.

Parole chiave

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manifestamente infondate inammissibilità ricorso elemento psicologico giudizio abbreviato responsabilità penale inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAWAZ SHAHA nato il 05/01/1988 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi 5 e giorni 17 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia nei confronti di NAWAZ SHANA in relazione ai reati di cui agli artt. 477, 482 e 5, comma 8 bis D.Lgs. 286/1998;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli elementi acquisiti e alla pacifica falsità dei documenti, tenuto anche conto della versione fornita dal ricorrente (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata che fa riferimento alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e pure riportata nelle pagine da 1 a 4), ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell'atto di appello, ora reiterate;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C