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Sentenza — n. 41523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation before appellate court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed El Mharres inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding liability and that its reasoning was illogical. The court rejected these claims because the specific arguments were not properly presented to the appellate judge, rendering them unscrutinizable.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for impugnation are generic and were not specifically examined by the appellate court, as they cannot be scrutinized by the supreme court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation appellate procedure specific argumentation court costs pericolo di reiterazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MHARRES MOHAMED (CUI 038UAHB) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Mohamed El Mharres a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. La censura di difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, già all'apparenza generica, non è scrutinabile perché non sottoposta al giudice di appello. 1.2. È manifestamente infondata la censura con cui si denuncia l'illogicità dell'apparato giustificativo a sostegno della mancata esclusione della recidiva posto che la Corte di appello ha fondato il giudizio di maggiore pericolosità, con argomentazioni, lineari e coerenti, sull'accertata consumazione da parte dell'imputato, già gravato da precedenti penali per reati di rilevante allarme sociale, di più violazioni della medesima norma incriminatrice in un ristretto arco temporale (quattro anni).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023