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Ordinanza — n. 41522/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed inadmissibly for lack of qualified defense counsel signature per procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41522/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court found this violated mandatory procedural requirements for appeals. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if not signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense counsel requirement special register of Cassation de plano rejection procedural code violations rappresentanza valida prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Salvatore Santisi, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n.
legge n. 103 del 2017
pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTISI SALVATORE nato a MONTEBELLO IONICO il 04/10/1953 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle paifJT' udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Salvatore Santisi, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.