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Ordinanza — n. 41521/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of home detention due to lack of health condition consideration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of home detention inadmissible. The defense argued that the trial court failed to consider the convict's health conditions and the potential minor nature of the violation. The court rejected this, stating the lower court properly evaluated repeated violations and the failure of the rehabilitative process.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense seeks a different reading of established facts without addressing substantive legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal home detention revocation health condition omission rehabilitation failure procedural defect allontanamento nonostante motivi di salute revoca della sospensione condizionale revoca della qualità di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVETTI ALDO nato a CHIARI il 14/07/1956 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare applicata a RIVETTI ALDO; Rilevato che con il ricorso il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle condizioni di salute del condannato e dell'eventuale ipotesi di lieve entità della violazione contestata in data 16 marzo 2023;

Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle ripetute violazioni accertate, analiticamente indicate e correttamente valutate e considerate (sia quelle da prima poste alla base della evoca dell'affidamento in prova al servizio sociale originariamente concesso e, poi, quelle successive, costituenti il reato di evasione e di essersi messo alla guida di un'autovettura senza avere la patente di guida), ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di recupero rieducativo avviato con l'ammissione alla misura dovesse ritenersi fallito (cfr.

Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. -

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.