Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to inadmissible arguments regarding dated evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giovanni Esposito's appeal against the denial of home detention and social service probation inadmissible. The lower court rejected the request because the judge deemed the prisoner's prior behavior and current conduct insufficient to warrant alternative measures. The Supreme Court ruled that the defense's arguments merely sought a different interpretation of existing facts, which is not permitted at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging probation decisions must be based on new evidence or legal errors, not merely alternative readings of established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/09/1964 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; , Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da ESPOSITO GIOVANNI in relazione alla pena da espiare sino al 10 maggio 2024; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe su elementi datati, senza tenere conto dell'attività lavorativa svolta dal condannato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla personalità del condannato, desunta dal comportamento pregresso e dai reati commessi, ha dato conto delle ragioni per le quali sulle quali ha fondato le proprie conclusioni e ciò pure considerato il regolare comportamento tenuto successivamente e la regolare condotta in carcere, ritenuti allo stato insufficienti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d